STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita una associazione di Camperisti libera,
autonoma e volontaria, formata da persone che praticano il turismo
itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo
libero e di promozione culturale, ricreativa e turistica del
territorio denominata Avventuristi - associazione camperisti
di Retorbido siglabile A.R.C.A. Retorbido.
L'associazione ha sede in Retorbido (PV) in via Meardi, 87 ed
il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria,
ma la sola delibera del Comitato direttivo da ratificare nella
successiva assemblea dei soci. Tale associazione viene costituita
secondo i criteri dettati dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383
“disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e apartitica e non
ha finalità di lucro ed agisce nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.. Essa si propone
di promuovere e favorire in Italia lo sviluppo del turismo e
di ogni altra attività similare o connessa. A tal fine:
a) Opera verso i pubblici poteri per ottenere un quadro istituzionale
atto a favorire la creazione dei servizi pubblici necessari
alla libera circolazione e alla sosta dei mezzi da campeggio;
Favorisce la rimozione degli impedimenti che ostacolano questo
tipo di attività
b) Promuove e sviluppa le conoscenze dei suoi associati tramite
l’informazione e l’organizzazione di incontri, raduni
e viaggi sociali;
c) Promuove la collaborazione con altre organizzazioni aventi
finalità e scopi che si identificano con quelli del presente
statuto;
d) Promuove attività e forme di collaborazione con organismi
che abbiano come scopo la promozione turistica e la difesa ambientale;
e) Promuove attività e forme di collaborazione con altre
associazioni presenti sul territorio e con gli enti pubblici,
per le attività ricreative di ragazzi ed anziani e per
la promozione di attività turistiche e sociali sul territorio;
f) Opera, nei confronti dei mezzi di informazione, al fine di
formare nell’opinione pubblica una chiara conoscenza delle
attività legate al turismo itinerante;
g) Si attiva, verso Enti Pubblici e privati, per ottenere servizi
e forniture in convenzione atte a favorire il consumo e la diffusione
di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili ed il sostegno
dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti
diretti che garantiscano un'equa rimunerazione
A tal fine l'associazione potrà svolgere le seguenti
atività:
a) tenere periodicamente riunioni, aperte anche a terzi invitati,
in locali privati o pubblici; se pubblici dovranno essere riservati
esclusivamente all’A.R.C.A. Retorbido;
b) organizzare incontri e raduni degli associati; organizzare
viaggi in Italia ed all’estero
c) organizzare manifestazioni atte a promuovere la conoscenza
e lo sviluppo del turismo sul territorio;
d) incoraggiare, in tutte le forme consentite, l’attività
e la divulgazione del turismo itinerante, con lo svolgimento
di conferenze e seminari;
e) promuovere contatti con il mondo politico ed amministrativo,
offrendo il contributo di esperienze maturate dai propri associati,
al fine di addivenire ad una completa, efficace e soddisfacente
normativa atta a tutelare e regolamentare il turismo itinerante;
f) divulgare nelle opportune forme, in proprio od avvalendosi
delle attività di terzi, il materiale necessario per
la circolazione delle idee e delle esperienze, nonché
i risultati dell’attività dei suoi stessi associati
e dei gruppi di lavoro costituiti tra questi ultimi. Anche creando
un apposito sito internet;
g) aderire a forme di federazione di tutela delle associazioni
aventi scopi similari al presente statuto.
h) Procedere ad acquisti collettivi di prodotti, assistere ed
informare i soci nel campo alimentare biologico e nei settori
ad esso collegati (modalita' di produzione e di distribuzione,
"ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.), promuovere
i prodotti eco-compatibili e le loro tecniche di produzione
ed utilizzo
Art. 3. - L'associazione dovrà mantenere sempre la più
completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,
delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci:
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente.
Titolo II
I soci
Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche
che accettano gli articoli del presente statuto e che condividono
gli scopi dell’associazione, che si impegnano a dedicare
una parte del loro tempo al raggiungimento degli scopi dell’associazione
e che intendono, con la propria partecipazione, favorire la
conoscenza del territorio e la diffusione delle tradizioni locali
su tutto il territorio nazionale. I soci sono tenuti al pagamento
di una quota annua il cui importo è fissato annualmente
dal consiglio direttivo dell'associazione. La quota associativa,
anche in caso di recesso o esclusione durante l’anno associativo
non viene restituita.
Art. 5 bis Eventuali proventi ed avanzi di gestione dalle attività
dell’associazione non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
Art. 5 ter. – L’esclusione del Socio è deliberata
dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamenti o manifestazioni
di mancanza di integrità morale che possano ledere l’associazione
e/o i singoli Soci, o nel caso non provveda al pagamento della
quota associativa entro il 31 Marzo dell’anno di riferimento
Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve
darne comunicazione scritta prima dello scadere dell’anno
per il quale è associato. Diversamente incorrerà
nella esclusione di cui al precedente art. 5 bis decorso il
31 Marzo dell’anno successivo.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Presidente
su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località
da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre
di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto
finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti
di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa
del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque
soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati
ai soci mediante lettera semplice, e-mail o con altri mezzi
che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i
soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.
Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci
purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità
delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di
tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è
rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione;
nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati: La data di
questa sessione può essere fissata nello stesso avviso
di convocazione della prima.
Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci
presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata
ad altro socio, purché non consigliere.
Art. 10. - L'assemblea, è presieduta dal presidente del
consiglio direttivo che nomina un segretario. Il segretario
provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario
e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate
per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda
di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte
degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il
presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione
stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente
comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di
seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il
consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea
ed è composto da non meno di 5 membri come verrà
determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione
del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto
costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni
ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della
scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così
eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca
a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato
decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è
gratuita. E’ ammesso il solo rimborso delle spese sostenute
per viaggi, vitto e alloggio inerenti la rappresentanza dell'associazione.
I limiti di rimborso saranno stabiliti dal consiglio direttivo
in base alla disponibilità di cassa, ed approvati dall’assemblea
ordinaria dei soci.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni
potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri
da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione
e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari,
ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione
e sulla sua collaborazione con i terzi nel rispetto della norma
di cui all’'art. 3 e sul reinvestimento degli eventuali
avanzi di gestione nelle attività istituzionali dell’associazione
di cui al presente statuto;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario
e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi
e le relative norme e modalità;
h) Predispone eventuali Regolamenti Interni per il funzionamento
dell’associazione
i) conferisce e revoca procedure.
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente,
che dura in carica per l'intera durata del consiglio, un vice-presidente,
un segretario ed un tesoriere. La funzione di segretario e tesoriere
può essere conferita anche ad un unico consigliere.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario,
su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri,
e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese
a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità
di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione
prendono parte almeno tre consiglieri.
Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
TITOLO V
Scioglimento
Art. 18. - Lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità
di pubblica utilità all’Ente Comunale o associazioni
di promozione sociale di finalità similari.
TITOLO VI
Disposizioni generali
Art. 19. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente
statuto valgono le disposizioni di diritto comune e delle leggi
vigenti in materia.